
Psicologia Forense: che cos’è e ambiti di intervento
di Mirco TURCO
La PSICOLOGIA FORENSE si occupa dei processi cognitivi, emotivi e comportamentali aventi rilevanza per l’amministrazione della Giustizia con riferimento alle persone intese come autrici di reato o imputati, testimoni, parti lese ma anche … avvocati e giudici!
Analizza l’interazione tra persone e sistema della giustizia civile, penale minorile … occupandosi tra l’altro della testimonianza, accuratezza informazioni, influenza dei fattori personali e situazionali, memoria … imputabilità, pericolosità sociale, responsabilità, danno psichico, profiling, valutazione minori, ascolto protetto, capacità genitoriali, … studio, analisi e prevenzione dei reati, sicurezza urbana, competenze degli operatori della giustizia, …
La Psicologia Forense, procede parallelamente anche altre discipline, come ad esempio: la Psicologia Giuridica, la Psicologia Investigativa, la Psicologia Criminale.
È importante sapere che, ai sensi dell’art. 85 c.p. «nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se, al momento in cui lo ha commesso non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere».
La capacità di intendere è riferita ad una precisa attitudine da parte del soggetto di comprendere appieno il significato del proprio comportamento e pertanto di rendersi conto del valore delle proprie azioni con tutte le conseguenze fattuali, morali e giuridiche di ciò che si sta attuando.
Oggi, la psiche del reo può venir analizzata anche alla luce delle peculiarità del patrimonio genetico in possesso di un corredo caratterizzato dalla presenza di polimorfismi (allele MAOA, MAOA-L) tali da renderlo più vulnerabile ad eventi stressanti ai quali risulta predisposta a reagire in maniera aggressiva! Ma se da un lato le scienze progrediscono, dall’altro lato, occorre anche considerare che gli apparati normativi odierni non appaiono sufficienti al fine di rappresentare la capacità di intendere e di volere così come proprio la scienza ci sta gradualmente svelando. Occorrerebbe quindi un restyling delle norme!
In Italia le indagini sulla personalità dell’imputato sono vietate, a meno che tali investigazioni non ineriscano alla patologia mentale (art. 220 c.p.p.), … salvo quanto previsto ai fini dell’esecuzione della pena.
La pericolosità sociale rappresenta la forma più intensa della capacità a delinquere del soggetto, intesa come indice di inclinazione a commettere un reato (motivi a delinquere, carattere del reo, precedenti,, condotta tenuta e condizioni di vita. art. 133 c.p.) La tendenza al crimine da parte del reo è desumibile dalla malvagità dell’indole posseduta dall’autore, tuttavia nosograficamente non sovrapponibile all’infermità …
Un modello di riferimento per cominciare a fare chiarezza su questioni ovviamente spinose è il Modello Integrato Multifattoriale.
Il disturbo psichico può essere spiegato sulla base di diverse ipotesi esplicative, partendo da un insieme di variabili: biologiche, psicologiche, sociali, relazionali.
Il concetto di infermità ha subito un importante processo evolutivo sganciandosi sempre più dalla nozione di malattia mentale.
La parola «mente» (artt. 88-89 c.p.) ha un significato ampio: vi sono compresi non solo tutti i processi intellettivi ma anche quelli della volontà. L’alterazione della mente deve dipendere da infermità e cioè da uno stato patologico (morboso) che turbi l’equilibrio funzionale dell’organismo.
Si è andato affermando nella prassi e nella teoria un concetto di infermità più ampio di quello di malattia psichiatrica, in grado di ricomprendere anche disturbi psichici di carattere non strettamente patologico, ovvero anomalie che, pur non ascrivibile alle malattie psichiatriche in senso stretto, sono riconducibili alla psicopatologia clinica.
La Cassazione penale ha distinto tra psicosi e psicopatie. Mentre nel primo caso si tratta di una vera e propria malattia, tale da alterare i processi intellettivi o volitivi, la psicopatia si concretizza in una mera anomalia del carattere non incidente sulla sfera intellettiva o della volontà e quindi non in grado di annullare o di ridurre notevolmente la capacità di intendere o di volere.
Nel concetto di infermità, inteso quindi più esteso di quello di malattia, possono rientrare anche soggetti affetti da nevrosi e psicopatie nel caso queste si manifestino con elevato grado di intensità (Cass.pen. N. 1953/2003) … fino a ricomprendere in particolare anche i disturbi di personalità.
« … ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, rientrano nel concetto di infermità anche i gravi disturbi della personalità, a condizione che il giudice ne accerti la gravità e l’intensità …» … quindi: i disturbi di personalità possono incidere sulla capacità di intendere e di volere. Occorre però accertare il nesso tra il disturbo e il reato.
Accanto allo psichiatra, nella valutazione della capacità di intendere e di volere, vi è quindi anche lo psicologo!
Ad oggi, è importante chiarire che non esiste alcuna variante genetica che determini in maniera assoluta la presenza di un certo tipo di comportamento. Gli studi che indicano che possedere una o più varianti alleliche di alcuni geni influisce sul comportamento aggressivo o antisociale, devono tener conto che l’incidenza è maggiore se costoro incontrano ambienti di vita e sviluppo non protettivi. Possedere tali varianti non è condizione necessaria né sufficiente perché un individuo manifesti comportamenti antisociali.
… ad essere sottoposti a valutazione non sono tanto dei cervelli o degli assetti cromosomici, bensì delle persone e delle condotte complesse, che hanno una loro storia e che solo alla luce di essa assumono quel senso e quel significato cui ci si approssima sempre per difetto e alle quali certo di apporti delle neuroscienze non sono in grado di fornire una risposta esaustiva» (Fornari, 2012).
Risulta evidente, che la figura professionale principale che emerge è proprio quella dello Psicologo Forense che deve necessariamente specializzarsi nel settore e avere una “cultura enciclopedica”, come la stragrande maggioranza di coloro che si occupano di Comportamento Umano.
Schematizzando al massimo, quindi, la Psicologia Forense opera in ambito Civile e Penale. In materia di diritto, entra quindi in scena in tutte quelle situazioni concernenti il diritto penale (es. Valutazione effetti della violenza nella vittima, pericolosità sociale); il diritto di famiglia (es. Capacità genitoriale); il diritto minorile (es. Capacità testimoniale); il diritto civile (es. Capacità di disporre del testamento); il diritto del lavoro (es. Valutazione mobbing); il diritto canonico (es. Analizzare le facoltà mentali e determinare la nullità matrimoniale).
É importante, infine, sottolineare, che chi si occupa di Psicologia Forense non entra in scena come terapeuta, ma come esperto.